TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e disposizioni relative).

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

      Identico.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7 si vedano la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1747-ter) e la Terza nota di variazioni (stampato n. 1747-quater).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» e «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.  
      3. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.